Equo compenso: importante chiarimento dalla Cassazione
L’equo compenso per gli avvocati si applica anche quando la convenzione con banche o assicurazioni è stata firmata prima dell’entrata in vigore della norma (art. 13-bis L. 247/2012).
Conta il momento del conferimento dell’incarico, non la data della convenzione.
Le clausole vessatorie devono quindi essere disapplicate, perché in contrasto con una norma imperativa.
Lo stabilisce la Cassazione civile, Sez. II, sent. n. 29039 del 3 novembre 2025, accogliendo il ricorso di alcuni avvocati che chiedevano oltre 3,2 milioni di euro di compensi nei confronti di una banca.
La convenzione quadro non genera obblighi reciproci:
1) l’obbligazione di pagamento nasce solo con il mandato al singolo giudizio
2) non può produrre effetti una clausola contraria alle tutele dell’equo compenso
Non rileva neppure l’abrogazione dell’art. 13-bis ad opera della Legge 49/2023, perché la nuova disciplina organica non ha effetti retroattivi.
L’equo compenso per gli avvocati si applica anche quando la convenzione con banche o assicurazioni è stata firmata prima dell’entrata in vigore della norma (art. 13-bis L. 247/2012).
Conta il momento del conferimento dell’incarico, non la data della convenzione.
Le clausole vessatorie devono quindi essere disapplicate, perché in contrasto con una norma imperativa.
Lo stabilisce la Cassazione civile, Sez. II, sent. n. 29039 del 3 novembre 2025, accogliendo il ricorso di alcuni avvocati che chiedevano oltre 3,2 milioni di euro di compensi nei confronti di una banca.
La convenzione quadro non genera obblighi reciproci:
1) l’obbligazione di pagamento nasce solo con il mandato al singolo giudizio
2) non può produrre effetti una clausola contraria alle tutele dell’equo compenso
Non rileva neppure l’abrogazione dell’art. 13-bis ad opera della Legge 49/2023, perché la nuova disciplina organica non ha effetti retroattivi.