2025_12_23_Nota_Trasmissione_Patch_day_13012026_v1_1_signed_copia.pdf
367.2 KB
Comunicazione fermo programmato dei servizi informatici del settore civile dalle
ore 16:30 ed entro le ore 18:00 del giorno 13.01.2026 per tutti gli Uffici giudiziari del territorio
nazionale e del Portale dei servizi telematici al fine dell’installazione di modifiche correttive ed
evolutive sui sistemi civili
ore 16:30 ed entro le ore 18:00 del giorno 13.01.2026 per tutti gli Uffici giudiziari del territorio
nazionale e del Portale dei servizi telematici al fine dell’installazione di modifiche correttive ed
evolutive sui sistemi civili
Depositi telematici penali
Schema riepilogativo alla luce del D.M. 206 del 31.12.2025
(A cura dell'Avv. Mattia Serpotta)
Schema riepilogativo alla luce del D.M. 206 del 31.12.2025
(A cura dell'Avv. Mattia Serpotta)
Forwarded from AvvocatoDiBartolo
4_5962966026344733811.pdf
102.9 KB
Depositi telematici penali
Schema riepilogativo alla luce del D.M. 206 del 31.12.2025
(A cura dell'Avv. Mattia Serpotta)
Schema riepilogativo alla luce del D.M. 206 del 31.12.2025
(A cura dell'Avv. Mattia Serpotta)
📌 Revoca del mandato: conta solo la PEC, non la mail ordinaria
Il Consiglio Nazionale Forense, con la sentenza n. 139/2025 (pubblicata il 5 novembre), chiarisce un punto fondamentale per la professione forense:
👉 l’avvocato non ha alcun obbligo giuridico o deontologico di controllare la posta elettronica ordinaria (PEO).
Secondo il CNF, la casella di posta “ordinaria” è spesso sovraccarica di messaggi automatici, pubblicitari o spam, tanto da rendere impossibile garantire che una comunicazione rilevante sia effettivamente vista, aperta e letta dal destinatario.
📧 Diverso è il discorso per la PEC:
la posta elettronica certificata costituisce legale conoscenza della comunicazione e impone al professionista il dovere di consultarla, proprio perché dotata di garanzie tecniche che assicurano la ricezione e la tracciabilità del messaggio.
⚖️ Il principio affermato
Nel caso esaminato, il CNF ha stabilito che la revoca del mandato professionale deve essere comunicata esclusivamente tramite PEC o raccomandata, unici mezzi idonei a dimostrare con certezza che il legale ne sia venuto a conoscenza.
La comunicazione via PEO, anche se preceduta da un incontro personale, non è sufficiente.
Il Consiglio Nazionale Forense, con la sentenza n. 139/2025 (pubblicata il 5 novembre), chiarisce un punto fondamentale per la professione forense:
👉 l’avvocato non ha alcun obbligo giuridico o deontologico di controllare la posta elettronica ordinaria (PEO).
Secondo il CNF, la casella di posta “ordinaria” è spesso sovraccarica di messaggi automatici, pubblicitari o spam, tanto da rendere impossibile garantire che una comunicazione rilevante sia effettivamente vista, aperta e letta dal destinatario.
📧 Diverso è il discorso per la PEC:
la posta elettronica certificata costituisce legale conoscenza della comunicazione e impone al professionista il dovere di consultarla, proprio perché dotata di garanzie tecniche che assicurano la ricezione e la tracciabilità del messaggio.
⚖️ Il principio affermato
Nel caso esaminato, il CNF ha stabilito che la revoca del mandato professionale deve essere comunicata esclusivamente tramite PEC o raccomandata, unici mezzi idonei a dimostrare con certezza che il legale ne sia venuto a conoscenza.
La comunicazione via PEO, anche se preceduta da un incontro personale, non è sufficiente.